Sull’argomento “bonus prima casa” (che consiste nell’avere l’iva al 4% anziché al 10%) si fa spesso confusione, con il rischio di vederselo rifiutato.
È questo il caso di Luca C. che, avendo acquistato una casa in costruzione, dato il protrarsi dei lavori, ha effettuato il trasferimento della residenza oltre i 18 mesi dalla data dell’ACQUISTO. Luca ha infatti ritenuto che il termine dei 18 mesi si applicasse alla data di effettiva agibilità della casa.
Questo suo ragionamento gli è costato caro, in quanto gli ha fatto perdere il bonus sull’acquisto della prima casa: l’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di liquidazione per revocare le agevolazioni e recuperare l’IVA con aliquota ordinaria al 10%.
Ovviamente Luca non ci sta e si finisce in tribunale: nei primi due gradi di giudizio la sua tesi è accolta, in quanto i giudici prendono atto del fatto che al momento dell’acquisto la casa era ancora in costruzione, quindi non abitabile.
La Cassazione ha , tuttavia, ribaltato la situazione confermando la scelta dell’Agenzia delle Entrate. Luca dovrà, quindi, pagare l’IVA ordinaria al 10%.
Per i giudici della Cassazione il termine dei 18 mesi – entro i quali occorre trasferire la propria residenza – infatti, decorre dalla data di ACQUISTO dell’immobile, NON dal momento di effettiva agibilità della casa. Il fatto che l’edificio sia ancora in costruzione non è idoneo a far slittare la decorrenza del termine suddetto.
La situazione di Luca può risultare “straordinaria”, eppure capita molto più spesso di quanto si immagini, visto che gli imprevisti durante una compravendita sono dietro l’angolo e basta un dettaglio fuori posto per far saltare il bonus.